Circolare n. 31/E del 7 giugno sulle agevolazioni "prima casa"

2010/06/08

La circolare n. 31/E del 7 giugno dell'Agenzia ha chiarito alcuni dubbi relativi alle agevolazioni "prima casa".

Le pertinenze "prima casa"
L'acquisto di una pertinenza di immobile acquistato prima dell'istituzione dei benefici "prima casa" ha diritto all'agevolazione.
Sono inoltre ammesse le agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un locale destinato a pertinenza di un'abitazione principale per la quale non si è fruito dell'agevolazione perché acquistata allo "stato rustico". L'acquirente in questo caso, all'atto di acquisto della pertinenza, deve dichiarare di possedere i requisiti di legge al momento del rogito. 

Ampliamento unità abitative
E' riconosciuto il bonus "prima casa" quando si intenda acquistare un'immobile allo scopo di ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, a causa della mancanza dei requisiti al momento del rogito. L'Agenzia sottolinea, chiaramente che per avere diritto al bonus è necessario che la casa risultante dall'unione dei due immobili non rientri nella tipologia di immobile di lusso.  

Vendita infraquinquennale:
Nel caso in cui l'immobile "agevolato" venga venduto prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, è necessario che venga acquistata un'altra casa da utilizzare come abitazione principale, entro un anno, per non perdere i benefici fruiti in relazione al primo alloggio; anche se nel frattempo il contribuente ha acquistato un ulteriore immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si vuole riacquistare.
Il possesso di un altro immobile nello stesso comune, quindi non ostacola la conservazione del regime di favore fruito. Viene però impedito l'accesso alle stesse agevolazioni in relazione al secondo acquisto e al credito d'imposta previsto - dalla legge 448/1998, articolo 7 - in caso di riacquisto della prima casa. 

Per quanto riguarda la vendita infraquinquennale, è possibile anche il riacquisto di un immobile all'estero che deve essere fatto entro un anno dalla vendita "anticipata" della "prima casa" garantisce la conservazione dei benefici fruiti. E' necessario però che "sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale".