Risoluzione n. 34E Relativa al bonus aree svantaggiate

2010/05/14

La risoluzione n. 34E del 13 maggio 2010 precisa le modalità di indicazione del bonus investimenti per le aree svantaggiate (art. 1 commi 271-279 Legge 296 del 2006) nella dichiarazione dei redditi.

La richiesta di chiarificazione è stata presentata dalle imprese che avevano prenotato il credito per via telematica e ottenuto il nulla osta a fruire del bonus solo a partire da esercizi successivi a quello in corso, pur avendo già sostenuto gli investimenti nel 2007 e 2008. 
Una precedente comunicazione affermava che il credito d'imposta dovesse essere evidenziato nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui lo stesso era maturato, indipendentemente dall'esercizio di reale fruizione.
L'attuale Risoluzione, invece, precisa che il credito d'imposta deve essere dichiarato in base al periodo di fruizione, di conseguenza, i contribuenti che hanno seguito la precedente comunicazione, dovranno ripetere l'operazione ed evidenziare il credito nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell'agevolazione.