Agenzia delle Entrate n. 100/E

2011/10/20

Risolta la questione della mancata indicazione nel Modello UNICO 2009 e 2010 del credito d'imposta, relativo alle attività avviate entro il 28/11/2008 dalle aziende che avevano ricevuto in origine il diniego e poi nei mesi scorsi hanno ottenuto il nullaosta nella misura del 47,53%.
L'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta e, a pena di decadenza, dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati, sulla base dei quali il credito è determinato, è adempiuto con l'indicazione dei relativi importi nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2012.
La percentuale massima del 47,53%, stabilita ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta,va applicata all'importo del credito indicato nel formulario solo se il soggetto interessato ha realizzato investimenti in attività di ricerca in misura almeno pari a quello indicato nel formulario (mod. FRS.)
Nell'ipotesi, invece, in cui gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale del 47,53% deve essere applicata all'ammontare del credito di imposta determinato sulla base di tale minore importo.

 


Fonte:
Fisco Oggi

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Ris.100e
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