Risoluzione n.94/e

2011/09/23

In sintesi i principali chiarimenti contenuti nella risoluzione n.94/e diffusa ieri dalle entrate relativa allo speciale credito d'imposta istituito dall'articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010 n.225.

Il credito si forma nell'ipotesi in cui in bilancio sia presente una perdita d'esercizio e vengano convertite in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale derivanti da svalutazione crediti.
Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio può essere utilizzato, senza limiti di importo, a partire dalla data di approvazione del bilancio dall'assemblea dei soci.
L'utilizzo di tale credito andrà indicato in dichiarazione dei redditi e dal momento della trasformazione inibirà la possibilità di effettuare le connesse variazioni in diminuzione del reddito d'impresa.

 


Fonte:
Italia Oggi