Bonus 55%, la scelta è d’obbligo

2010/02/08

Chiarimento fornito dalla risoluzione del 26 gennaio 2010 n. 3, la quale vieta di utilizzare contemporaneamente la detrazione fiscale per il risparmio energetico e altri strumenti di incentivazione attivati dallo stato, dalle regioni o altri enti locali. Il contribuente che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, sostenga spese per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

 

In sintesi ecco gli esempi di agevolazioni non cumulabili con il 55%:

  • a) Finanziamenti agevolati erogati tramite fondo rotativo
  • b) Contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l'entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari
  • c) Prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione


Fonte:
Italia Oggi