Ravvedimento per il bonus energia
2010/05/04La Circolare n. 21 del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate, ha precisato che la mancata trasmissione del modello di comunicazione di prosecuzione dei lavori, prevista entro la scadenza del 31 marzo, non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma è possibile sanarla con il pagamento di una sanzione.
La sanzione irrogata, come previsto dal dlgs n. 471 del 1997 per l'omesso o irregolare invio di comunicazione prevista da norme tributarie, va da euro 258 a euro 2065. Ma se la violazione viene sanata entro un anno dalla scadenza è prevista una sanzione ridotta a 25 euro.
Fonte:
Italia Oggi