Scadenza al 30 novembre per Irpef, Ires, Irap

2010/11/26

Il termine per il versamento della seconda rata di acconto Ires, Irpef e Irap relativo all'anno 2010, è previsto per il prossimo 30 novembre, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Nella stessa data scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto del contributo dovuto alla gestione separata Inps da parte dei titolari di reddito di lavoro autonomo e della seconda rata di acconto dei contributi Inps dovuta da artigiani e commercianti sulla quota di reddito che eccede il minimale previsto dalla legge. Per i contribuenti che si sono avvalsi della legge "Tremonti-ter", relativamente alla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, ai fini del calcolo degli acconti, non devono tener conto degli affetti derivanti dalla nuova agevolazione, in quanto questa si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte derivanti da Unico.

E' opportuno ricordare che dal 1°gennaio 2011 è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, di ammontare superiore a € 1.500. La nuova norma prevede una sanzione nel caso non si rispetti il divieto.

Nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l'acconto Irpef è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime dei contribuenti minimi ovvero dall'art. 1 comma 117, della legge n.244/07. I contribuenti minimi non sono soggetti ad acconto Irap. Per i soggetti che hanno adottato il regime delle nuove iniziative produttive, l'acconto dell'imposta sostitutiva non è dovuto, ma resta dovuto il versamento Irap.

Assume importanza la ritenuta d'acconto del 10% riguardante i soggetti che hanno eseguito interventi rientranti nell'ambito delle agevolazioni per ristrutturazione edilizia e risparmi energetico.


Fonte:
Italia Oggi