Tremonti-ter: agevolati anche i minimi
2010/01/12La legge 28 gennaio 2009 n. 2 che converte con modificazioni il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 ha istituito (art. 5) la cosidetta "tremonti-ter", riproposizione della detassazione investimenti. Rispetto alle precedenti formulazioni, però, sono presenti alcuni novità. La norma consente di dedurre nella dichiarazione annuale dei redditi (ai fini dell'Irpef e dell'Ires ma non dell'Irap), oltre a quanto normalmente concesso, il 50% del valore degli investimenti effettuati dalle imprese nel periodo dal 01/07/09 al 30/06/10.
I soggetti ammessi a beneficiare di tale opportunità sono quindi tutte le categorie di imprese (purchè inizino la propria attività entro il 30/06/10) senza distinzione di regime contabile (sono quindi ricompresi anche i soggetti in contabilità semplificata e quelli che determinano il reddito sulla base di criteri forfettari o con l'applicazione di imposte sostitutive ivi compresi i contribuenti minimi). Sono esclusi i titolari di reddito da lavoro autonomo.
Sono agevolabili i beni acquisiti "nuovi di fabbrica" rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Il concetto di "nuovi di fabbrica" ricomprende anche i beni complessi per la realizzazione dei quali siano stati utilizzati anche beni usati purchè in modo non prevalente (in linea di principio qualsiasi bene ancorché non ricompreso nella divisione 28 indispensabile per il funzionamento di un bene complesso - computer, software -è agevolabile se indispensabile per il funzionamento del bene finale).
Non sono previste differenze per le modalità di acquisizione dei beni, sono quindi possibili il normale acquisto così come la rateizzazione, appalti, acquisto con patti di riservato dominio ed il leasing. L'imputazione dei costi al periodo di vigenza normativa segue i principi generali sanciti dal testo unico delle imposte dirette mentre la detassazione opera indipendentemente dal risultato economico di esercizio (quindi anche in presenza di una perdita).
In conclusione è importante sottolineare come, qualora l'imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto di agevolazione a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di acquisto, intervenga la revoca delle agevolazioni.
Fonte:
Italia Oggi di martedì 12 gennaio 2010