Ulteriori indicazioni sulla detrazione per i lavori condominiali
2010/02/22Con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha specificato le parti condominiali - specificate nell'art. 1117 del codice civile - su cui è possibile eseguire lavori le cui spese possono essere detratte del 36%.
L'amministrazione finanziaria specifica che gli adempimenti necessari per avvalersi della detrazione sono in genere eseguiti dall'amministratore o da un condomino e che, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, si individua il momento in cui l'amministratore effettua il pagamento delle spese. Ciascun condomino deve quindi calcolare la detrazione in base alle quote effettivamente saldate entro la fine del periodo d'imposta e spetta all'amministratore produrre la documentazione attestante la divisione delle spese fra i condomini e le somme versate nel periodo d'imposta.
Si specifica inoltre che il tetto di spesa massimo al quale può essere applicata l'agevolazione è di 48 mila euro per tipologia di intervento (sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali).
Fonte:
Italia Oggi