Autotrasporto
La legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, dispone un credito d'imposta per gli autotrasportatori. Lo stesso viene successivamente fissato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.
I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d'imposta, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento di approvazione.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara.
News
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Documentazione
- Provvedimento n. 121369/2010: credito d'imposta Autotrasportatori
- Circolare 39/E: chiarimenti sui quesiti posti dai centri di assistenza fiscale.
- Risoluzione 52/E Relativa alla gestione elettronica dei documenti sui beni agevolati
- Risoluzione del 15 settembre 2009, n. 247/E
- Risoluzione del 14 settembre 2009, n. 246/E
- Risoluzione n. 208E del 10 agosto 2009
- Provvedimento credito imposta autotrasportatori 2009
- Modello dichiarazione sostitutiva autotrasportatori
- Legge 3 agosto 2009 n. 102
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