Casa
L'agevolazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta con la Finanziaria 2007 con l'obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa consiste nella possibilità di portare in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires) il 55% delle spese sostenute, fermo restando un tetto massimo di detrazione che varia da 30mila a 100mila euro a seconda del tipo di intervento effettuato.
La Finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 l'agevolazione, introducendo però nuove regole di attribuzione e di ripartizione della detrazione.
Al seguente link è disponibile l'approfondimento pubblicato da Fisco on-line e la guida appositamente realizzata dall'agenzia delle entrate: http://www.fiscooggi.it/guideagenzia/le-agevolazioni-fiscali-il-risparmio-energetico
Anche per il nuovo anno non potevano mancare le disposizioni in materia di energia. In particolare, l'art. 52 disciplina l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto di quanto previsto nella precedente finanziaria (comma 382 della legge 296/06) in tema di revisione della disciplina di tali certificati, introdotti dall'art. 11 del Dlgs 16 marzo 1999 n. 79.
Per gli impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, è previsto il diritto, in alternativa ai certificati verdi, su specifica richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
Sempre nel settore energetico sono previste delle modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Sono, inoltre, prorogate le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di riqualificazione energetica degli edifici. La possibilità di accedere alla detrazione di imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, troverà applicazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per le seguenti finalità:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al Dlgs 19 agosto 2005 n. 192;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica U specificamente individuati;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
CREDITO D' IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Coloro che rivendono l'immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa L' attuale normativa prevede la possibilità di godere di un credito d' imposta. Affinché si possa godere di tale credito d' imposta è necessario che si verifichi una condizione e più precisamente che entro un anno dalla vendita venga acquistata una nuova abitazione non di lusso da adibire a prima casa.
L' agevolazione che si tramuta in un beneficio "prima casa", corrisponde all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Tale cifra non può comunque in ogni caso essere maggiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta. Nel caso del contratto di appalto, per fruire del beneficio e' richiesto che lo stesso sia redatto in forma scritta e registrato.
Provo di seguito a riportare un piccolo esempio che può aiutarci a capire meglio il significato di quanto detto più sopra. Supponiamo di aver pagato nel primo acquisto un' imposta di registro di 4.500 euro mentre per il secondo acquisto che dobbiamo fare l' imposta di registro ammonterebbe a 4.000 euro. La differenza ossia i 500 euro non potranno essere richiesti a rimborso.
Puo' usufruire del credito d'imposta anche chi ha acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni "prima casa") ma comunque non prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso e' pero' richiesto che l'acquirente, gia' allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della "prima casa".
COME SI UTILIZZA IL CREDITO D' IMPOSTA
C' è la possibilità di utilizzare il credito d' imposta in diversi modi; spetterà al contribuente utilizzare il credito nel modo più giusto. Ricapitolando possiamo dire che il credito d' i mposta può essere utilizzato nei seguenti modi:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui e' stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
Per poter usufruire di tale agevolazione ossia del credito d'imposta si rende necessario che il contribuente esprima la propria volonta' attraverso apposita dichiarazione da inserire nel nuovo atto di riacquisto della nuova abitazione da adibirea prima casa, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per erroneamente, la su menzionata dichiarazione non viene inserita nell' atto notarile, e' comunque prevista la possibilita' di poter integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In questo caso, non e' preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.
QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CREDITO D' IMPOSTA
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioe' usufruire del beneficio "prima casa";
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- se l'immobile alienato e' pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.
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Documentazione
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- Circolare 39/E: chiarimenti sui quesiti posti dai centri di assistenza fiscale.
- Provvedimento n. 94288/2010: ritenuta sul 36%
- Risoluzione 52/E Relativa alla gestione elettronica dei documenti sui beni agevolati
- Circolare n. 31/E del 7 giugno sulle agevolazioni "prima casa"
- Risoluzione 44/E: rettifica detrazione del 55%
- Circolare n. 21/E
- Provvedimento del 21/12/2009 - riqualificazione energetica
- Risoluzione del 14 settembre 2009, n. 246/E
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